AMIANTO SUL POSTO DI LAVORO? IO NON ENTRO!
23-11-2012 17:24 - Sicurezza e Dintorni
È stato giudicato legittimo il comportamento dei dipendenti che si rifiutano di lavorare in ambiente in cui è presente l´amianto, timbrando quindi il cartellino e allontanandosi dal posto di lavoro.
La Corte di Cassazione con Sentenza n. 18921 del 5 novembre 2012, ha ritenuto legittimo il comportamento dei lavoratori che non volendo lavorare nelle zone a rischio per la propria salute, se ne sono allontanate, avendo così: "una giustificata reazione all´altrui inadempimento ai sensi dell´articolo 1460 del c.c. (ovvero l´obbligo da parte del datore di lavoro di rimuovere l´amianto)".
I lavoratori che non si sono recati nei propri reparti operativi, ma si che si sono trattenuti nelle vicinanze, senza però uscire dall´azienda, non sono stati classificati come soggetti che hanno ingiustificatamente abbandonato il posto di lavoro per "grave insubordinazione o comportamento di pregiudizio tale da consistere in una violazione dei doveri fondamentali", condizioni queste che comunque, secondo la Corte di Cassazione, non comportano il licenziamento, sottolineando che "dalla contrattazione collettiva l´abbandono del posto di lavoro senza giustificato motivo è valutato sanzionabile al più con l´ammonizione, una multa o la sospensione".
Per ulteriori info info@ifcsm>ystem.it
La Corte di Cassazione con Sentenza n. 18921 del 5 novembre 2012, ha ritenuto legittimo il comportamento dei lavoratori che non volendo lavorare nelle zone a rischio per la propria salute, se ne sono allontanate, avendo così: "una giustificata reazione all´altrui inadempimento ai sensi dell´articolo 1460 del c.c. (ovvero l´obbligo da parte del datore di lavoro di rimuovere l´amianto)".
I lavoratori che non si sono recati nei propri reparti operativi, ma si che si sono trattenuti nelle vicinanze, senza però uscire dall´azienda, non sono stati classificati come soggetti che hanno ingiustificatamente abbandonato il posto di lavoro per "grave insubordinazione o comportamento di pregiudizio tale da consistere in una violazione dei doveri fondamentali", condizioni queste che comunque, secondo la Corte di Cassazione, non comportano il licenziamento, sottolineando che "dalla contrattazione collettiva l´abbandono del posto di lavoro senza giustificato motivo è valutato sanzionabile al più con l´ammonizione, una multa o la sospensione".
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Fonte: IFC SYSTEM SRL