ANTINCENDIO
CORSO ANTINCENDIO IN ATTIVITA´ A RISCHIO BASSO, MEDIO, ALTO E RELATIVI AGGIORNAMENTI
Il rischio incendio nei luoghi di lavoro è molto frequente, le strutture adibite ad accogliere i lavoratori devono rispettare norme antincendio precise.
Il decreto legislativo 81/08 all’art. 43 comma 1 lettera b) stabilisce che il datore di lavoro è tenuto a designare uno o più soggetti incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze.
Tutti i lavoratori (o lo stesso datore di lavoro), che svolgono l’incarico di addetto alla squadra di emergenza antincendio devono ricevere una specifica formazione attraverso dei corsi specifici. I contenuti di tali corsi di formazione antincendio devono essere correlati alla tipologia delle attività ed al livello di rischio incendio delle stesse (rischio basso, rischio medio o rischio elevato).
I nostri corsi di formazione antincendio rispettano quanto previsto dall’allegato IX del D.M. 10/03/1998 per quanto concerne i contenuti minimi essenziali e garantiscono un’ottima preparazione delle squadre di emergenza ottenuta grazie al personale esperto, gli ottimi supporti informativi e le prove pratiche di spegnimento incendio.
Durata
Il corso ha la durata di 4, 8 o 16 ore, a seconda della classe di rischio.
Obblighi e sanzioni per l’inadempimento
Si ricorda che la sanzione per l’inadempimento degli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37 del D. Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza) consiste nell’arresto da quattro a otto mesi del datore di lavoro/ dirigente o nell’ammenda da 2.000 a 4.000 euro (violazione dell´articolo 18, comma 1, lettera l). Tali sanzioni si riferiscono a ciascun lavoratore interessato e quindi l´eventuale importo sanzionatorio va moltiplicato per il numero dei lavoratori non informati/formati/addestrati. Come previsto dal D.L. 76/13, dal 01/07/13 le sanzioni previste dal D. Lgs. 81/08 sono state aumentate del 9,6% e potranno subire successivi ulteriori aumenti sulla base di rivalutazione quinquennale effettuata dalla Direzione Generale per l´attività Ispettiva del Ministero del Lavoro.
Il decreto legislativo 81/08 all’art. 43 comma 1 lettera b) stabilisce che il datore di lavoro è tenuto a designare uno o più soggetti incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze.
Tutti i lavoratori (o lo stesso datore di lavoro), che svolgono l’incarico di addetto alla squadra di emergenza antincendio devono ricevere una specifica formazione attraverso dei corsi specifici. I contenuti di tali corsi di formazione antincendio devono essere correlati alla tipologia delle attività ed al livello di rischio incendio delle stesse (rischio basso, rischio medio o rischio elevato).
I nostri corsi di formazione antincendio rispettano quanto previsto dall’allegato IX del D.M. 10/03/1998 per quanto concerne i contenuti minimi essenziali e garantiscono un’ottima preparazione delle squadre di emergenza ottenuta grazie al personale esperto, gli ottimi supporti informativi e le prove pratiche di spegnimento incendio.
Durata
Il corso ha la durata di 4, 8 o 16 ore, a seconda della classe di rischio.
Obblighi e sanzioni per l’inadempimento
Si ricorda che la sanzione per l’inadempimento degli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37 del D. Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza) consiste nell’arresto da quattro a otto mesi del datore di lavoro/ dirigente o nell’ammenda da 2.000 a 4.000 euro (violazione dell´articolo 18, comma 1, lettera l). Tali sanzioni si riferiscono a ciascun lavoratore interessato e quindi l´eventuale importo sanzionatorio va moltiplicato per il numero dei lavoratori non informati/formati/addestrati. Come previsto dal D.L. 76/13, dal 01/07/13 le sanzioni previste dal D. Lgs. 81/08 sono state aumentate del 9,6% e potranno subire successivi ulteriori aumenti sulla base di rivalutazione quinquennale effettuata dalla Direzione Generale per l´attività Ispettiva del Ministero del Lavoro.