D. LGS. 81/08: semplificazione in materia di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria dei lavoratori stagionali del settore agricolo
15-01-2014 13:10 - Sicurezza e Dintorni
Il Decreto interministeriale riguardante la "Semplificazione in materia di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria dei lavoratori stagionali del settore agricolo", contiene disposizioni ai sensi dell´art.3 comma 13 del D.Lgs 81/08 per piccole e medie imprese nel settore agricolo che impieghino lavoratori stagionali che non superino le cinquanta giornate lavorative e per un numero totale di lavoratori che sia compatibile con gli ordinamenti colturali aziendali.
Contemplati due campi di applicazione:
articolo 1, comma 1: lavoratori stagionali nella stessa azienda per un numero di giornate non superiore alle cinquanta e limitatamente a lavorazioni generiche non richiedenti requisiti professionali specifici;
articolo 1, comma 2: "lavoratori occasionali che svolgono lavoro accessorio di cui all´articolo 70 e seguenti del Decreto legislativo 10 settmebre 2003 n.276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30) , che svolgano attività di carattere stagionale nelle imprese agricole".
In riferimento alla sorveglianza sanitaria, il decreto prevede che per i soggeti indicati dal comma 1, articolo 1, gli adempimenti "si considerano assolti su scelta dal datore di lavoro, senza aggravi di costi per i lavoratori, mediante visita medica preventiva, da effettuarsi dal medico competente o dal dipartimenti di prevenzione della ASL", con validità biennale, che dà possibilità al lavoratore di prestare la propria attività stagionale nel limite delle 50 giornate l´anno, anche in altre imprese agricole.
Specificando anche: "Gli enti bilaterali e gli organismi paritetici del settore agricolo e della cooperazione di livello nazionale o territoriale possono adottare iniziative, anche utilizzando lo strumento della convenzione, finalizzate al favorire l´assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria, mediante convenzioni con le ASL per effettuare la visita medica preventiva preassuntiva ovvero mediante convenzione con medici competenti in caso di esposizione a rischi specifici", in questo caso però "il medico competente incaricato di effettuare la sorveglianza sanitaria non è tenuto ad effettuare la visita degli ambienti di lavoro in relazione alle lavorazioni agricole di riferimento. Il giudizio di idoneità del medico competente opera i suoi effetti nei confronti di tutti i datori di lavoro convenzionati".
Con riferimento alla formazione ed informazione, gli adempimenti previsti per i lavoratori indicati dal decreto vengono considerati "assolti mediante consegna al lavoratore di appositi documenti, certificati dalla ASL ovvero dagli enti bilaterali e dagli organismi paritetici del settore agricolo e della cooperazione di livello nazionale o territoriale, che contengano indicazioni idonee a fornire conoscenze per l´identificazione, la riduzione e la gestione dei rischi nonché a trasferire conoscenze e procedure utili all´acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e all´identificazione e eliminazione, ovvero alla riduzione e gestione, dei rischi in ambiente di lavoro".
Resta inteso che ai lavoratori stranieri deve essere garantita documentazione formativa scritti nella propria lingua.
Contemplati due campi di applicazione:
articolo 1, comma 1: lavoratori stagionali nella stessa azienda per un numero di giornate non superiore alle cinquanta e limitatamente a lavorazioni generiche non richiedenti requisiti professionali specifici;
articolo 1, comma 2: "lavoratori occasionali che svolgono lavoro accessorio di cui all´articolo 70 e seguenti del Decreto legislativo 10 settmebre 2003 n.276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30) , che svolgano attività di carattere stagionale nelle imprese agricole".
In riferimento alla sorveglianza sanitaria, il decreto prevede che per i soggeti indicati dal comma 1, articolo 1, gli adempimenti "si considerano assolti su scelta dal datore di lavoro, senza aggravi di costi per i lavoratori, mediante visita medica preventiva, da effettuarsi dal medico competente o dal dipartimenti di prevenzione della ASL", con validità biennale, che dà possibilità al lavoratore di prestare la propria attività stagionale nel limite delle 50 giornate l´anno, anche in altre imprese agricole.
Specificando anche: "Gli enti bilaterali e gli organismi paritetici del settore agricolo e della cooperazione di livello nazionale o territoriale possono adottare iniziative, anche utilizzando lo strumento della convenzione, finalizzate al favorire l´assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria, mediante convenzioni con le ASL per effettuare la visita medica preventiva preassuntiva ovvero mediante convenzione con medici competenti in caso di esposizione a rischi specifici", in questo caso però "il medico competente incaricato di effettuare la sorveglianza sanitaria non è tenuto ad effettuare la visita degli ambienti di lavoro in relazione alle lavorazioni agricole di riferimento. Il giudizio di idoneità del medico competente opera i suoi effetti nei confronti di tutti i datori di lavoro convenzionati".
Con riferimento alla formazione ed informazione, gli adempimenti previsti per i lavoratori indicati dal decreto vengono considerati "assolti mediante consegna al lavoratore di appositi documenti, certificati dalla ASL ovvero dagli enti bilaterali e dagli organismi paritetici del settore agricolo e della cooperazione di livello nazionale o territoriale, che contengano indicazioni idonee a fornire conoscenze per l´identificazione, la riduzione e la gestione dei rischi nonché a trasferire conoscenze e procedure utili all´acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e all´identificazione e eliminazione, ovvero alla riduzione e gestione, dei rischi in ambiente di lavoro".
Resta inteso che ai lavoratori stranieri deve essere garantita documentazione formativa scritti nella propria lingua.
Fonte: IFC SYSTEM SRL
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