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DECRETO DEL FARE: ECCO LE PRINCIPALI SEMPLIFICAZIONI PER IL DATORE DI LAVORO

15-12-2014 15:34 - Sicurezza e Dintorni
decreto del fare
Il cosiddetto Decreto del Fare prevede semplificazioni con riferimento alla documentazione concernente il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), disciplinato dall´art. 26 del d.lgs. n. 81/2008. Limitatamente alle attività a basso rischio infortunistico (da individuarsi con un successivo decreto ministeriale, sulla base di parametri e criteri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici di settore dell´INAIL con apposito decreto ministeriale) è prevista, quale valida alternativa al DUVRI, la possibilità che il committente individui un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenze professionali, tipiche di un preposto, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell´ambiente di lavoro, per sovraintendere alla cooperazione e coordinamento. Del nominativo di tale incaricato va fatta menzione nel contratto d´appalto o d´opera. E´ inoltre previsto l´esonero dall´obbligo di redigere il DUVRI o dalla misura alternativa di cui si è appena detto, non solo nei casi di servizi di natura intellettuale, mere forniture di materiali o attrezzature, bensì anche nelle ipotesi di lavori o servizi la cui durata non sia superiore a 10 uomini-giorno (sempre che essi non comportino rischi dovuti a presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o rischi particolari) con riguardo alla somma delle giornate di lavoro necessarie, con riferimento all´arco temporale di un anno dall´inizio dei lavori (servizi o forniture).

Il Decreto evita poi la duplicazione di corsi di formazione e aggiornamento rispettivamente per i responsabili ed addetti al servizio di prevenzione e protezione (Rspp-Aspp) e per i dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), prevedendo che nelle ipotesi in cui vi sia sovrapposizione, in tutto o in parte, tra i contenuti di corsi differenti, sia riconosciuto un credito formativo per il contenuto e la durata della formazione e dell´aggiornamento corrispondenti già erogati.

In materia di notifica di inizio di attività produttiva, per chi intenda procedere alla costruzione o realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché nei casi di ampliamenti e ristrutturazione di quelli esistenti, ove si presume l´impiego di più di tre lavoratori, viene introdotto l´obbligo di comunicazione allo sportello unico per le attività produttive, in sostituzione della notifica obbligatoria all´organo di vigilanza competente per territorio. La modulistica a ciò necessaria verrà definita con decreto dei Ministri del Lavoro e delle Politiche sociali e per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, sentita la Conferenza Stato-Regioni.

Sempre in materia di comunicazioni e notifiche, in merito alla denuncia degli infortuni sul lavoro da parte del datore di lavoro, viene abrogato l´articolo 54 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, che dispone l´obbligo a carico del datore di lavoro di denunciare all´autorità locale di pubblica sicurezza ogni infortunio sul lavoro che abbia per conseguenza la morte o l´inabilità al lavoro per più di tre giorni, ed è modificato l´articolo 56 del medesimo decreto, stabilendo che le autorità di pubblica sicurezza, le autorità portuali e consolari e le direzione territoriali del lavoro acquisiscano dall´INAIL, mediante accesso telematico, i dati relativi alle denunce di infortuni sul lavoro mortali e di quelli con prognosi superiore ai trenta giorni. Analogamente, i servizi ispettivi della direzione territoriale del lavoro competente prendono visione dei dati relativi alle denunce di infortuni mediante accesso alla banca dati INAIL. Alcune comunicazioni telematiche potranno essere effettuate anche per mezzo di organismi paritetici o organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.

Le nuove procedure standardizzate (di cui all´art. 29, co. 5 del d.lgs. n. 81/2008 entrate in vigore dal 1 giugno 2013) obbligatorie per le micro imprese (datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori) subiscono una modifica con il ritorno alla possibilità di ricorrere all´autocertificazione. La novità riguarda solo le aziende che operano nei settori a basso rischio infortunistico che saranno individuate con lo stesso decreto ministeriale su citato.

Il D.L. n. 69/2013 introduce anche disposizioni in materia di verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro al fine di agevolare lo svolgimento delle stesse da parte delle imprese. I termini per la prima verifica di competenza dell´INAIL passano da 60 a 45 giorni. Viene, inoltre, previsto l´obbligo per i soggetti pubblici tenuti alle verifiche (INAIL, ASL, ARPA) di comunicare al datore di lavoro - entro quindici giorni dalla richiesta- l´eventuale impossibilità a effettuare le verifiche di propria competenza, fornendo adeguata motivazione; in tal caso il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati alle verifiche. Per l´effettuazione di quest´ultime L´INAIL, le ASL o l´ARP possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. Le spese sono poste a carico del datore di lavoro.

Sono previste, anche, una serie di semplificazioni degli adempimenti nei cantieri. In particolare, si dispone l´esclusione dei piccoli lavori, la cui durata presunta non è superiore ai dieci uomini giorno, finalizzati alla realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per servizi, dall´applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 81 del 2008 previste per i cantieri temporanei e mobili.

Per le prestazioni di breve durata, l´articolo 35 del Decreto Fare prevede l´individuazione di procedure semplificate che consentano l´effettivo adempimento degli obblighi di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria anche quando la permanenza del lavoratore in azienda non sia superiore alle 50 giornate di lavoro nel corso dell´anno solare, in maniera tale da tenere conto degli obblighi assolti da uno o più datori di lavoro nei confronti dello medesimo lavoratore nel corso dell´anno.

Per quanto riguarda la prevenzione incendi, il Decreto interviene sulle imprese che rientrano nel campo di applicazione della norma di cui all´articolo 11, comma 4, del DPR n. 151 del 2011 (regolamento di semplificazione in materia di prevenzione incendi) che, operanti alla data di pubblicazione di tale regolamento, sono state assoggettate agli obblighi di prevenzione incendi di cui all´Allegato I del DPR n. 151/2011. Viene introdotta una semplificazione/specificazione degli adempimenti amministrativi in materia di prevenzione incendi, consentendo agli enti e privati di cui all´articolo 11, comma 4, del citato regolamento di essere esentati dall´obbligo di cui all´articolo 3 qualora siano in possesso di titoli abilitativi riguardanti la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio.

Sono soppressi infine alcuni obblighi in materia di certificazioni sanitarie, nello specifico: limitatamente alle lavorazioni non a rischio (ovvero non soggette a sorveglianza sanitaria da parte del medico competente), viene abrogato l´obbligo del certificato di idoneità sanitaria in caso di assunzione di un minorenne ex art. 8 L. 977/1967 e l´obbligo di attestare l´idoneità psico-fisica per l´abilitazione all´impiego di gas tossici ex R.D. 147/1927.

Fonte: anmil.it

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