ENTRATO IN VIGORE IL "NUOVO ACCORDO STATO REGIONI"
05-09-2016 12:04 - Sicurezza e Dintorni
Il 19 agosto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il testo integrale della Conferenza Stato Regioni del 07 luglio 2016 che è entrato in vigore il 04 settembre 2016.
Di seguito una sintesi dei dati salienti:
- Individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell´articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.
- Chiarito e definito il concetto di rappresentatività per associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori e gli organismi paritetici.
Tolti gli enti bilaterali, quali definiti all´art. 2, comma 1, lettera h, del D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276 e s.m.i. anche da precedenti accordi.
- Previsti massimo 35 corsiti. Previsione allargata a tutti i corsi in materia di salute e sicurezza, se non diversamente normati
- In merito alla formazione e-learning vi è la previsione di carattere generale secondo la quale per i corsi in materia di salute e sicurezza la modalità e-Learning (da realizzarsi secondo i criteri previsti nell´allegato II) è da ritenersi valida solo se espressamente prevista da norme e Accordi Stato-Regioni o dalla contrattazione collettiva.
- Nelle aziende inserite nel rischio basso (accordo CSR del 21.12.2011), è consentito il ricorso alla modalità e-Learning anche per la formazione specifica (cosa prima vietata).
- Possono effettuare docenza, soltanto i possessori dei requisiti del decreto interministeriale 6 marzo 2013, oltre che per la formazione di ASPP/RSPP, anche a di tutti i casi di formazione in materia per i quali non è espressamente previsto altro
- Il datore di lavoro in possesso dei requisiti per lo svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione di cui all´articolo 34 del d.lgs. n. 81/2008, può svolgere, esclusivamente nei riguardi dei propri lavoratori, la formazione di cui all´accordo CSR del 21 dicembre 2011 anche se non in possesso del requisito relativo alla capacità didattica stabilito dal decreto interministeriale 6 marzo 2013.
- Previsione di carattere generale secondo la quale un datore di lavoro, la cui attività risulti inserita nei macrosettori Ateco a rischio medio/alto (rif. allegato II dell´accordo del 21.12.2011) può frequentare il corso di formazione per datore di lavoro che svolge i compiti del servizio di prevenzione e protezione relativo al livello di rischio basso, se tutti i lavoratori svolgono esclusivamente attività appartenenti ad un livello di rischio basso. Lo stesso principio è valido anche per situazioni opposte da rischio basso a rischi medio-alti.
- Il medico competente che svolge la sua opera in qualità di dipendente del datore di lavoro è esonerato dalla partecipazione ai corsi di formazione previsti dall´art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008 Formazione dei lavoratori somministrati.
- "La formazione dei lavoratori in caso di somministrazione di lavoro ai sensi dell´art. 35, comma 4 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 viene effettuata a carico del somministratore che informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e li forma e addestra all´uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell´attività lavorativa per la quale essi vengono assunti. Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall´utilizzatore."
Di seguito una sintesi dei dati salienti:
- Individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell´articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.
- Chiarito e definito il concetto di rappresentatività per associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori e gli organismi paritetici.
Tolti gli enti bilaterali, quali definiti all´art. 2, comma 1, lettera h, del D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276 e s.m.i. anche da precedenti accordi.
- Previsti massimo 35 corsiti. Previsione allargata a tutti i corsi in materia di salute e sicurezza, se non diversamente normati
- In merito alla formazione e-learning vi è la previsione di carattere generale secondo la quale per i corsi in materia di salute e sicurezza la modalità e-Learning (da realizzarsi secondo i criteri previsti nell´allegato II) è da ritenersi valida solo se espressamente prevista da norme e Accordi Stato-Regioni o dalla contrattazione collettiva.
- Nelle aziende inserite nel rischio basso (accordo CSR del 21.12.2011), è consentito il ricorso alla modalità e-Learning anche per la formazione specifica (cosa prima vietata).
- Possono effettuare docenza, soltanto i possessori dei requisiti del decreto interministeriale 6 marzo 2013, oltre che per la formazione di ASPP/RSPP, anche a di tutti i casi di formazione in materia per i quali non è espressamente previsto altro
- Il datore di lavoro in possesso dei requisiti per lo svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione di cui all´articolo 34 del d.lgs. n. 81/2008, può svolgere, esclusivamente nei riguardi dei propri lavoratori, la formazione di cui all´accordo CSR del 21 dicembre 2011 anche se non in possesso del requisito relativo alla capacità didattica stabilito dal decreto interministeriale 6 marzo 2013.
- Previsione di carattere generale secondo la quale un datore di lavoro, la cui attività risulti inserita nei macrosettori Ateco a rischio medio/alto (rif. allegato II dell´accordo del 21.12.2011) può frequentare il corso di formazione per datore di lavoro che svolge i compiti del servizio di prevenzione e protezione relativo al livello di rischio basso, se tutti i lavoratori svolgono esclusivamente attività appartenenti ad un livello di rischio basso. Lo stesso principio è valido anche per situazioni opposte da rischio basso a rischi medio-alti.
- Il medico competente che svolge la sua opera in qualità di dipendente del datore di lavoro è esonerato dalla partecipazione ai corsi di formazione previsti dall´art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008 Formazione dei lavoratori somministrati.
- "La formazione dei lavoratori in caso di somministrazione di lavoro ai sensi dell´art. 35, comma 4 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 viene effettuata a carico del somministratore che informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e li forma e addestra all´uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell´attività lavorativa per la quale essi vengono assunti. Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall´utilizzatore."
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Fonte: IFC SYSTEM