FORMAZIONE DEL LAVORATORE: DURATA E CONTENUTI STABILITI DAL SETTORE ATECO?
21-11-2013 20:18 - Sicurezza e Dintorni
FORMAZIONE LAVORATORE D.LGS. 81/08
Con la nota esplicativa n. 11 del 24 ottobre 2013, la Commissione per gli interpelli prevista dall'articolo 12 comma 2 del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nel lavoro, chiarisce che la formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 81/08, deve essere essere erogata in riferimento alla effettiva mansione che il lavoratore svolge, prescindendo anche dallo specifico settore ATECO di appartenenza.
Tale indicazione deriva dall'analisi normativa per cui l'art. 37 comma 1 del D. Lgs. 81/08 prevede che: "Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento ai (...) rischi specifici riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto d'appartenenza dell'azienda; l'accordo Stato Regioni del 21/12/2011, disciplina i contenuti minimi, la durata e le modalità di erogazione della formazione, nonché l'aggiornamento dei lavoratori ai sensi dell'art. 37, comma 2 del D. Lgs. 81/08, tali contenuti, così come indicato nella premessa del succitato accordo, costituiscono un percorso minimo da organizzare ed integrare in funzione delle risultanze della valutazione dei rischi, ne consegue che per essere "sufficiente e adeguata", la formazione DEVE riferirsi all'effettiva mansione svolta dal lavoratore considerata in sede di valutazione dei rischi.
La durata può quindi prescindere dal settore ATECO di appartenenza.
Tale indicazione deriva dall'analisi normativa per cui l'art. 37 comma 1 del D. Lgs. 81/08 prevede che: "Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento ai (...) rischi specifici riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto d'appartenenza dell'azienda; l'accordo Stato Regioni del 21/12/2011, disciplina i contenuti minimi, la durata e le modalità di erogazione della formazione, nonché l'aggiornamento dei lavoratori ai sensi dell'art. 37, comma 2 del D. Lgs. 81/08, tali contenuti, così come indicato nella premessa del succitato accordo, costituiscono un percorso minimo da organizzare ed integrare in funzione delle risultanze della valutazione dei rischi, ne consegue che per essere "sufficiente e adeguata", la formazione DEVE riferirsi all'effettiva mansione svolta dal lavoratore considerata in sede di valutazione dei rischi.
La durata può quindi prescindere dal settore ATECO di appartenenza.
Fonte: IFC SYSTEM SRL