Pubblicato il decreto attuativo per l´amministrazione della giustizia - Entra in vigore il 04 febbraio 2015
27-01-2015 17:16 - Sicurezza e Dintorni
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il 20 gennaio, del Decreto 18 novembre 2014 n. 201 "Regolamento recante norme per l´applicazione, nell´ambito dell´amministrazione della giustizia, delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro" si aggiunge un altro tassello al lungo e tortuoso percorso di attuazione del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Ricordiamo a questo proposito che il Decreto Legislativo 81/2008 riporta all´articolo 3 (Campo di applicazione), comma 2: "nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di Protezione Civile, nonché nell´ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, (...) le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative (...) individuate (...) con decreti emanati (...) dai Ministri competenti di concerto con i Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali, e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale".
Dopo il parere positivo sullo schema di decreto ministeriale della Conferenza Stato-Regioni, espresso già nella seduta del 15 maggio 2014, e la firma del decreto a dicembre, finalmente il 20 gennaio il nuovo decreto 201/2014 è stato pubblicato ed entrerà in vigore il 4 febbraio 2015.
Il "Regolamento recante norme per l´applicazione, nell´ambito dell´amministrazione della giustizia, delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro" viene adottato in attuazione delle disposizioni correlate agli articoli 3 e 13 del D.Lgs. 81/2008.
Dell´articolo 3 del TU e dei decreti "annunciati" al comma 2 abbiamo già parlato.
L´articolo 13 del TU prevede che, con i medesimi decreti, vengano anche individuate le aree all´interno delle quali la vigilanza sull´applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sia demandata ai servizi competenti per la vigilanza nell´ambito delle strutture penitenziarie.
Entriamo più nel dettaglio dell´analisi del decreto 201/2014.
L´articolo 1 definisce il campo di applicazione del regolamento con riferimento alle "particolari esigenze connesse ai servizi istituzionali espletati e alle specifiche peculiarità organizzative e strutturali delle strutture giudiziarie e penitenziarie".
Peculiari esigenze che sono espresse nell´articolo 2.
In particolare le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro - con riferimento al D.Lgs. 81/2008 - sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze che caratterizzano le attività e gli interventi svolti per:
a) la vigilanza e la gestione della convivenza della popolazione detenuta e degli internati sottoposti a misura di sicurezza;
b) garantire l´ordinato esercizio della funzione giurisdizionale;
c) la tutela dell´incolumità del personale e degli utenti contro pericoli di attentati, aggressioni e sabotaggi;
d) evitare il rischio di evasioni ovvero l´acquisizione di posizioni di preminenza dei detenuti;
e) prevenire atti di autolesionismo o suicidio.
E tali esigenze (comma 3) sono ulteriormente precisate:
a) direzione funzionale delle attività;
b) capacità operativa e prontezza d´impiego del personale dipendente;
c) tutela della riservatezza e sicurezza delle telecomunicazioni e dei trattamenti dei dati per la tutela dell´ordine e della sicurezza;
d) particolarità costruttive e d´impiego di equipaggiamenti speciali, armi, materiali di armamento, mezzi operativi, ...
Sempre con l´articolo 2:
- sono individuati gli obblighi relativi ai piani di evacuazione;
- viene esclusa l´applicabilità delle disposizioni del testo unico relative alle modalità di designazione e le attribuzioni del rappresentante per la sicurezza nei confronti dei detenuti e degli internati lavoratori;
- sono specificate le peculiarità organizzative e funzionali nelle sedi degli uffici giudiziari e negli edifici penitenziari e nei luoghi diversi in cui sono ristrette persone che devono scontare una pena detentiva o una misura di sicurezza, nonché negli Istituti per i minorenni e nei Centri di prima accoglienza;
- è individuato il principio fondamentale secondo il quale l´applicazione delle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro non può mai determinare "la rimozione o riduzione dei sistemi di controllo, anche ai fini della selezione degli accessi al pubblico e dei sistemi di difesa ritenuti necessari".
Gli articoli 3 e 4 riguardano le specificità di alcuni ruoli basilari in materia di SSL:
- articolo 3 (Servizio di prevenzione e protezione): il servizio di prevenzione e protezione "è espletato da personale dell´Amministrazione in possesso dei requisiti professionali di cui all´art. 32 del Testo Unico n.81 del 2008". Inoltre "nelle strutture ove insistono più uffici dell´Amministrazione, ferme restando le responsabilità del datore di lavoro per la propria area e del dirigente individuato quale datore di lavoro per le aree, impianti e servizi comuni, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione al quale concorre personale di tutte le strutture incaricato di operare a favore dei singoli datori di lavoro";
- articolo 4 (Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza): viene disciplinato il ruolo dei Rappresentanti per la sicurezza del personale di Polizia penitenziaria e del personale dell´Amministrazione.
L´articolo 5 è invece dedicato al documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI).
L´articolo sottolinea che tale documento è elaborato, "contestualmente all´inizio delle attività dell´appalto e previa verifica delle effettive interferenze, dal datore di lavoro committente".
Inoltre si indica che "nella predisposizione delle gare di appalto di servizi, lavori, opere o forniture nell´ambito dell´ Amministrazione, i dati relativi alla prevenzione rischi da interferenze fra le attività della stessa e quelle delle imprese appaltatrici siano indicati omettendo le specifiche informazioni connesse all´attività istituzionale di cui è vietata o ritenuta inopportuna la divulgazione"; e il documento di valutazione, qualora contenga informazioni di cui è ritenuta vietata la divulgazione, non deve essere allegato al contratto di appalto, subappalto o somministrazione, ma custodito con le misure finalizzate a salvaguardare le informazioni in esso contenute presso il luogo del datore di lavoro committente o quello destinatario dei servizi, lavori, opere o forniture oggetto dell´appalto.
L´articolo 6 è poi dedicato alla sorveglianza sanitaria.
Prevede che tale sorveglianza sia "effettuata dal medico competente in possesso dei requisiti di cui all´articolo 38 del Testo Unico n.81 del 2008" e indica cosa fare quando "siano richiesti dal medico competente accertamenti clinici e strumentali che non è possibile effettuare con personale e mezzi dell´Amministrazione".
Concludiamo ricordando che l´articolo 7 affronta il tema dei servizi di vigilanza e che l´articolo 9 indica che con questo nuovo decreto è abrogato il Regolamento relativo al decreto n. 338 del 29 agosto 1997.
Ricordiamo a questo proposito che il Decreto Legislativo 81/2008 riporta all´articolo 3 (Campo di applicazione), comma 2: "nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di Protezione Civile, nonché nell´ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, (...) le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative (...) individuate (...) con decreti emanati (...) dai Ministri competenti di concerto con i Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali, e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale".
Dopo il parere positivo sullo schema di decreto ministeriale della Conferenza Stato-Regioni, espresso già nella seduta del 15 maggio 2014, e la firma del decreto a dicembre, finalmente il 20 gennaio il nuovo decreto 201/2014 è stato pubblicato ed entrerà in vigore il 4 febbraio 2015.
Il "Regolamento recante norme per l´applicazione, nell´ambito dell´amministrazione della giustizia, delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro" viene adottato in attuazione delle disposizioni correlate agli articoli 3 e 13 del D.Lgs. 81/2008.
Dell´articolo 3 del TU e dei decreti "annunciati" al comma 2 abbiamo già parlato.
L´articolo 13 del TU prevede che, con i medesimi decreti, vengano anche individuate le aree all´interno delle quali la vigilanza sull´applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sia demandata ai servizi competenti per la vigilanza nell´ambito delle strutture penitenziarie.
Entriamo più nel dettaglio dell´analisi del decreto 201/2014.
L´articolo 1 definisce il campo di applicazione del regolamento con riferimento alle "particolari esigenze connesse ai servizi istituzionali espletati e alle specifiche peculiarità organizzative e strutturali delle strutture giudiziarie e penitenziarie".
Peculiari esigenze che sono espresse nell´articolo 2.
In particolare le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro - con riferimento al D.Lgs. 81/2008 - sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze che caratterizzano le attività e gli interventi svolti per:
a) la vigilanza e la gestione della convivenza della popolazione detenuta e degli internati sottoposti a misura di sicurezza;
b) garantire l´ordinato esercizio della funzione giurisdizionale;
c) la tutela dell´incolumità del personale e degli utenti contro pericoli di attentati, aggressioni e sabotaggi;
d) evitare il rischio di evasioni ovvero l´acquisizione di posizioni di preminenza dei detenuti;
e) prevenire atti di autolesionismo o suicidio.
E tali esigenze (comma 3) sono ulteriormente precisate:
a) direzione funzionale delle attività;
b) capacità operativa e prontezza d´impiego del personale dipendente;
c) tutela della riservatezza e sicurezza delle telecomunicazioni e dei trattamenti dei dati per la tutela dell´ordine e della sicurezza;
d) particolarità costruttive e d´impiego di equipaggiamenti speciali, armi, materiali di armamento, mezzi operativi, ...
Sempre con l´articolo 2:
- sono individuati gli obblighi relativi ai piani di evacuazione;
- viene esclusa l´applicabilità delle disposizioni del testo unico relative alle modalità di designazione e le attribuzioni del rappresentante per la sicurezza nei confronti dei detenuti e degli internati lavoratori;
- sono specificate le peculiarità organizzative e funzionali nelle sedi degli uffici giudiziari e negli edifici penitenziari e nei luoghi diversi in cui sono ristrette persone che devono scontare una pena detentiva o una misura di sicurezza, nonché negli Istituti per i minorenni e nei Centri di prima accoglienza;
- è individuato il principio fondamentale secondo il quale l´applicazione delle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro non può mai determinare "la rimozione o riduzione dei sistemi di controllo, anche ai fini della selezione degli accessi al pubblico e dei sistemi di difesa ritenuti necessari".
Gli articoli 3 e 4 riguardano le specificità di alcuni ruoli basilari in materia di SSL:
- articolo 3 (Servizio di prevenzione e protezione): il servizio di prevenzione e protezione "è espletato da personale dell´Amministrazione in possesso dei requisiti professionali di cui all´art. 32 del Testo Unico n.81 del 2008". Inoltre "nelle strutture ove insistono più uffici dell´Amministrazione, ferme restando le responsabilità del datore di lavoro per la propria area e del dirigente individuato quale datore di lavoro per le aree, impianti e servizi comuni, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione al quale concorre personale di tutte le strutture incaricato di operare a favore dei singoli datori di lavoro";
- articolo 4 (Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza): viene disciplinato il ruolo dei Rappresentanti per la sicurezza del personale di Polizia penitenziaria e del personale dell´Amministrazione.
L´articolo 5 è invece dedicato al documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI).
L´articolo sottolinea che tale documento è elaborato, "contestualmente all´inizio delle attività dell´appalto e previa verifica delle effettive interferenze, dal datore di lavoro committente".
Inoltre si indica che "nella predisposizione delle gare di appalto di servizi, lavori, opere o forniture nell´ambito dell´ Amministrazione, i dati relativi alla prevenzione rischi da interferenze fra le attività della stessa e quelle delle imprese appaltatrici siano indicati omettendo le specifiche informazioni connesse all´attività istituzionale di cui è vietata o ritenuta inopportuna la divulgazione"; e il documento di valutazione, qualora contenga informazioni di cui è ritenuta vietata la divulgazione, non deve essere allegato al contratto di appalto, subappalto o somministrazione, ma custodito con le misure finalizzate a salvaguardare le informazioni in esso contenute presso il luogo del datore di lavoro committente o quello destinatario dei servizi, lavori, opere o forniture oggetto dell´appalto.
L´articolo 6 è poi dedicato alla sorveglianza sanitaria.
Prevede che tale sorveglianza sia "effettuata dal medico competente in possesso dei requisiti di cui all´articolo 38 del Testo Unico n.81 del 2008" e indica cosa fare quando "siano richiesti dal medico competente accertamenti clinici e strumentali che non è possibile effettuare con personale e mezzi dell´Amministrazione".
Concludiamo ricordando che l´articolo 7 affronta il tema dei servizi di vigilanza e che l´articolo 9 indica che con questo nuovo decreto è abrogato il Regolamento relativo al decreto n. 338 del 29 agosto 1997.
Fonte: puntosicuro