Cosa accade all’RSPP che non si aggiorna nei tempi previsti?
13-01-2016 19:53 - Sicurezza e Dintorni
La Commissione Interpelli risponde ad un quesito sull’aggiornamento dell’RSPP in relazione al riconoscimento dei crediti professionali e formativi pregressi. Se non rispetta quanto richiesto dalla normativa perde la sua operatività? Fino a quando?
Roma, 12 Gen – Sappiamo quanto sia delicato il tema dei crediti formativi richiesti per l’aggiornamento di varie attività professionali e delle eventuali conseguenze in caso di non completamento di quanto richiesto dalla normativa nazionale. Ricordiamo, a titolo di esempio, quanto è avvenuto per molti medici competenti che si sono trovati cancellati dall’elenco nazionale relativo.
Un altro ambito professionale in cui può essere necessario frequentare un numero dato di ore di aggiornamento, anche in relazione a quanto richiesto dalla normativa vigente per il riconoscimento di crediti professionali e formativi pregressi, è quello del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP). Cosa accade se l’RSPP non arriva, nel suo percorso di aggiornamento, alle ore di frequenza previste dalla legge? Deve essere annullato il corso formativo globale dell’RSPP? Ci può essere invece solo una impossibilità temporanea ad esercitare le funzioni per il periodo di inadempienza?
A dare una risposta a queste domande - ricordando che da tempo è in fase di revisione l’Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006 che disciplina i corsi di formazione per lo svolgimento delle funzioni di responsabile e addetto del servizio di prevenzione e protezione - è l’Interpello n. 15/2015 del 29 dicembre 2015 che ha per oggetto la “risposta al quesito in merito all´aggiornamento del RSPP di cui al punto 2.6 dell´Accordo Stato-Regioni del 26/01/2006”.
Interpello che, tra l’altro, inaugura la nuova possibilità, permessa dal Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151, in attuazione delle deleghe del “Jobs Act” (legge 10 dicembre 2014, n. 183), di invio di istanze di interpello sull´applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro da parte di Regioni e Province autonome, come segnalato nel dettaglio da un recente articolo di PuntoSicuro.
In questo caso è infatti la Regione Marche ad avere avanzato un’istanza di interpello alla Commissione Interpelli, prevista dall’art. 12 del D.Lgs. 81/2008, per conoscere il parere della Commissione in merito “all´ aggiornamento del RSPP di cui al punto 2.6 dell’Accordo Stato- Regioni del 26/01/2006”. La Regione Marche chiede di sapere "se, relativamente ai corsi di aggiornamento per RSPP nel caso di riconoscimento di crediti professionali e formativi pregressi di cui al punto 2.6 dell´Accordo Stato-Regioni del 26/01/2006, la mancata frequenza entro il 14/02/2008 di almeno il 20% delle ore previste dal percorso di aggiornamento per uno specifico macrosettore, ma con completamento nel quadriennio successivo dell’intero percorso formativo previsto (compreso il recupero delle ore non effettuate nel primo anno di aggiornamento), implichi l´annullamento del percorso formativo globale o costituisca unicamente una impossibilità temporanea ad esercitare la funzione di RSPP per il solo periodo di inadempienza”.
Come sempre prima di dare una risposta la Commissione Interpelli fa alcune premesse normative.
Ad esempio viene ricordato il testo del comma 2 dell´art. 32 del D.Lgs. 81/2008.
Riportiamo il comma 1 e 2 dell’articolo 32 (in grassetto la parte evidenziata dall’interpello):
"Articolo 32 - Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni
1. Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.
2. Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al comma 1, è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al precedente periodo, è necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato di cui all’articolo 28, comma 1, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. I corsi di cui ai periodi precedenti devono rispettare in ogni caso quanto previsto dall’Accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni".
Inoltre si segnala che l´Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006, al punto 2.6, stabilisce che ‘il riconoscimento dell´esperienza lavorativa già maturata dai RSPP e dagli ASPP, è riportato nelle rispettive tabelle A4 e A5, del presente accordo’.
Si indica anche che il punto 2.3 dell´ Accordo Stato-Regioni del 05 ottobre 2006, che fornisce le linee guida interpretative dell´Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006, stabilisce che "in coerenza con quanto esplicitato al punto L1 delle presenti Linee interpretative, per coloro che possono usufruire dell´esonero dalla frequenza del Modulo B sulla base del riconoscimento di crediti professionali pregressi, l´obbligo di aggiornamento legato all´esonero decorre dal 14/2/2007 e deve essere completato entro il 14/2/2012. Entro il 14/2/2008 dovrà essere comunque svolto almeno il 20% del monte ore complessivo d´aggiornamento relativo ai macrosettori di appartenenza, di cui al successivo punto 3.[...]".
Inoltre si riporta quanto indicato dall’ Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012, accordo relativo all’approvazione delle linee guida sulla formazione di dirigenti, preposti e lavoratori e datore di lavoro/RSPP interpretativi degli Accordi del 21 dicembre 2011.
Riportiamo parzialmente il contenuto del paragrafo "La formazione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione” dell’Allegato A contenuto nell’Accordo (anche in questo caso mettiamo in grassetto la parte specifica evidenziata dall’interpello):
"La formazione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione
(...)
Per coloro che possono usufruire dell’esonero dalla frequenza del Modulo B sulla base del riconoscimento di crediti professionali pregressi, l’obbligo di aggiornamento legato all’esonero decorre dal 14/2/2007 e deve essere completato entro il 14/2/2012.
Ciò premesso, si rileva che molti ASSP e RSPP non sono riusciti a completare l’aggiornamento entro il 14 febbraio 2012 che rappresenta, di fatto, la prima scadenza, in ordine cronologico, dell’obbligo di aggiornamento e riguarda i soli esonerati previsti nell’accordo del 26 gennaio 2006.
Tale situazione si potrà comunque manifestare anche in futuro ogni qualvolta un ASPP o RSPP non dovesse riuscire a completare l’aggiornamento nei 5 anni previsti e si ritiene pertanto necessario fornire alcune prime indicazioni operative finalizzate a disciplinare i casi di mancato assolvimento del predetto obbligo di aggiornamento, da ritenersi valide in attesa della revisione dell’accordo del 26 gennaio 2006, così come previsto al punto 2.7 dello stesso.
Relativamente alla formazione, l’accordo specifica che sia il Modulo A che il Modulo C costituiscono credito formativo permanente.
Relativamente al modulo B, sia nell’accordo che nelle successive linee interpretative, è specificato che: “Il credito ottenuto con la frequenza al modulo B è valido per cinque anni. Alla scadenza dei cinque anni scatta l’obbligo di aggiornamento”. Pertanto, si ritiene che l’ASPP o il RSPP che non adempia l’obbligo di aggiornamento nei tempi previsti, perda la propria “operatività”.
Ciò significa che, pur mantenendo il requisito derivato dalla regolare frequenza ai corsi, egli non è in grado di poter esercitare i propri compiti fintanto che non venga completato l’aggiornamento per il monte ore mancante, riferito al quinquennio appena concluso. Il completamento dell’aggiornamento consente, pertanto, di riacquisire la fruibilità del credito relativo al modulo B consentendo, contemporaneamente, a ASPP e RSPP di recuperare la propria “operatività”.
E, conclude la Commissione Interpelli in risposta al quesito della Regione Marche, “in analogia a quanto precisato nel citato Accordo Stato-Regioni del 25/07/2012, la mancata frequenza ad almeno il 20% delle ore previste dal percorso di aggiornamento per uno specifico macrosettore entro il 14/02/2008, ha comportato l´impossibilità, da parte del RSPP o dell´ASPP di poter esercitare i propri compiti solo fino all´avvenuto completamento del 20% delle ore previste”.
Roma, 12 Gen – Sappiamo quanto sia delicato il tema dei crediti formativi richiesti per l’aggiornamento di varie attività professionali e delle eventuali conseguenze in caso di non completamento di quanto richiesto dalla normativa nazionale. Ricordiamo, a titolo di esempio, quanto è avvenuto per molti medici competenti che si sono trovati cancellati dall’elenco nazionale relativo.
Un altro ambito professionale in cui può essere necessario frequentare un numero dato di ore di aggiornamento, anche in relazione a quanto richiesto dalla normativa vigente per il riconoscimento di crediti professionali e formativi pregressi, è quello del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP). Cosa accade se l’RSPP non arriva, nel suo percorso di aggiornamento, alle ore di frequenza previste dalla legge? Deve essere annullato il corso formativo globale dell’RSPP? Ci può essere invece solo una impossibilità temporanea ad esercitare le funzioni per il periodo di inadempienza?
A dare una risposta a queste domande - ricordando che da tempo è in fase di revisione l’Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006 che disciplina i corsi di formazione per lo svolgimento delle funzioni di responsabile e addetto del servizio di prevenzione e protezione - è l’Interpello n. 15/2015 del 29 dicembre 2015 che ha per oggetto la “risposta al quesito in merito all´aggiornamento del RSPP di cui al punto 2.6 dell´Accordo Stato-Regioni del 26/01/2006”.
Interpello che, tra l’altro, inaugura la nuova possibilità, permessa dal Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151, in attuazione delle deleghe del “Jobs Act” (legge 10 dicembre 2014, n. 183), di invio di istanze di interpello sull´applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro da parte di Regioni e Province autonome, come segnalato nel dettaglio da un recente articolo di PuntoSicuro.
In questo caso è infatti la Regione Marche ad avere avanzato un’istanza di interpello alla Commissione Interpelli, prevista dall’art. 12 del D.Lgs. 81/2008, per conoscere il parere della Commissione in merito “all´ aggiornamento del RSPP di cui al punto 2.6 dell’Accordo Stato- Regioni del 26/01/2006”. La Regione Marche chiede di sapere "se, relativamente ai corsi di aggiornamento per RSPP nel caso di riconoscimento di crediti professionali e formativi pregressi di cui al punto 2.6 dell´Accordo Stato-Regioni del 26/01/2006, la mancata frequenza entro il 14/02/2008 di almeno il 20% delle ore previste dal percorso di aggiornamento per uno specifico macrosettore, ma con completamento nel quadriennio successivo dell’intero percorso formativo previsto (compreso il recupero delle ore non effettuate nel primo anno di aggiornamento), implichi l´annullamento del percorso formativo globale o costituisca unicamente una impossibilità temporanea ad esercitare la funzione di RSPP per il solo periodo di inadempienza”.
Come sempre prima di dare una risposta la Commissione Interpelli fa alcune premesse normative.
Ad esempio viene ricordato il testo del comma 2 dell´art. 32 del D.Lgs. 81/2008.
Riportiamo il comma 1 e 2 dell’articolo 32 (in grassetto la parte evidenziata dall’interpello):
"Articolo 32 - Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni
1. Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.
2. Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al comma 1, è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al precedente periodo, è necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato di cui all’articolo 28, comma 1, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. I corsi di cui ai periodi precedenti devono rispettare in ogni caso quanto previsto dall’Accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni".
Inoltre si segnala che l´Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006, al punto 2.6, stabilisce che ‘il riconoscimento dell´esperienza lavorativa già maturata dai RSPP e dagli ASPP, è riportato nelle rispettive tabelle A4 e A5, del presente accordo’.
Si indica anche che il punto 2.3 dell´ Accordo Stato-Regioni del 05 ottobre 2006, che fornisce le linee guida interpretative dell´Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006, stabilisce che "in coerenza con quanto esplicitato al punto L1 delle presenti Linee interpretative, per coloro che possono usufruire dell´esonero dalla frequenza del Modulo B sulla base del riconoscimento di crediti professionali pregressi, l´obbligo di aggiornamento legato all´esonero decorre dal 14/2/2007 e deve essere completato entro il 14/2/2012. Entro il 14/2/2008 dovrà essere comunque svolto almeno il 20% del monte ore complessivo d´aggiornamento relativo ai macrosettori di appartenenza, di cui al successivo punto 3.[...]".
Inoltre si riporta quanto indicato dall’ Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012, accordo relativo all’approvazione delle linee guida sulla formazione di dirigenti, preposti e lavoratori e datore di lavoro/RSPP interpretativi degli Accordi del 21 dicembre 2011.
Riportiamo parzialmente il contenuto del paragrafo "La formazione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione” dell’Allegato A contenuto nell’Accordo (anche in questo caso mettiamo in grassetto la parte specifica evidenziata dall’interpello):
"La formazione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione
(...)
Per coloro che possono usufruire dell’esonero dalla frequenza del Modulo B sulla base del riconoscimento di crediti professionali pregressi, l’obbligo di aggiornamento legato all’esonero decorre dal 14/2/2007 e deve essere completato entro il 14/2/2012.
Ciò premesso, si rileva che molti ASSP e RSPP non sono riusciti a completare l’aggiornamento entro il 14 febbraio 2012 che rappresenta, di fatto, la prima scadenza, in ordine cronologico, dell’obbligo di aggiornamento e riguarda i soli esonerati previsti nell’accordo del 26 gennaio 2006.
Tale situazione si potrà comunque manifestare anche in futuro ogni qualvolta un ASPP o RSPP non dovesse riuscire a completare l’aggiornamento nei 5 anni previsti e si ritiene pertanto necessario fornire alcune prime indicazioni operative finalizzate a disciplinare i casi di mancato assolvimento del predetto obbligo di aggiornamento, da ritenersi valide in attesa della revisione dell’accordo del 26 gennaio 2006, così come previsto al punto 2.7 dello stesso.
Relativamente alla formazione, l’accordo specifica che sia il Modulo A che il Modulo C costituiscono credito formativo permanente.
Relativamente al modulo B, sia nell’accordo che nelle successive linee interpretative, è specificato che: “Il credito ottenuto con la frequenza al modulo B è valido per cinque anni. Alla scadenza dei cinque anni scatta l’obbligo di aggiornamento”. Pertanto, si ritiene che l’ASPP o il RSPP che non adempia l’obbligo di aggiornamento nei tempi previsti, perda la propria “operatività”.
Ciò significa che, pur mantenendo il requisito derivato dalla regolare frequenza ai corsi, egli non è in grado di poter esercitare i propri compiti fintanto che non venga completato l’aggiornamento per il monte ore mancante, riferito al quinquennio appena concluso. Il completamento dell’aggiornamento consente, pertanto, di riacquisire la fruibilità del credito relativo al modulo B consentendo, contemporaneamente, a ASPP e RSPP di recuperare la propria “operatività”.
E, conclude la Commissione Interpelli in risposta al quesito della Regione Marche, “in analogia a quanto precisato nel citato Accordo Stato-Regioni del 25/07/2012, la mancata frequenza ad almeno il 20% delle ore previste dal percorso di aggiornamento per uno specifico macrosettore entro il 14/02/2008, ha comportato l´impossibilità, da parte del RSPP o dell´ASPP di poter esercitare i propri compiti solo fino all´avvenuto completamento del 20% delle ore previste”.
Fonte: punto sicuro