Min.Lavoro: i requisiti di formazione del preposto alla sorveglianza dei ponteggi
08-01-2016 12:18 - Sicurezza e Dintorni
La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza del Ministero del Lavoro, con interpello n. 16 del 29 dicembre 2015, ha fornito, alla Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE), un parere in merito “alla corretta interpretazione della figura del preposto alla soveglianza dei ponteggi ai sensi dell’art. 136 del Testo Unico, e in particolare ai compiti ad esso assegnati e ai requisiti di formazione, anche in confronto con quelli ricadenti sul preposto ex articolo 2, comma 1, lettera e)”.
La sintesi della risposta:
L’individuazione della figura del preposto, ai sensi dell’art. 2, co. 1, lett. e), d.lgs. n. 81/2008, non è obbligatoria in azienda ma è una scelta del datore di lavoro in base all’organizzazione ed alla complessità della sua azienda. Il preposto è un soggetto dotato di un potere gerarchico e funzionale, sia pure limitato, e di adeguate competenze professionali al quale il datore di lavoro fa ricorso in gerere allorquando non può personalmente sovraintendere alla attività lavorativa e controllare l’attuazione delle direttive da lui impartite. Lo stesso preoposto è destinatario ope legis dello svolgimento delle funzioni esplicitate nell’art. 19 del d.lgs. n. 81/2008.
Pertanto mentre la necessità di ricorrere all’individuazione di uno o più preposti, ai sensi dell’art. 2, co. 1, lett. e), d.lgs. n. 81/2008, è strettamente correlata all’organizzazione aziendale che, facoltativamente, ogni datore di lavoro si è data, esistono alcuni casi particolari (come ad esempio per il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisionali, lavori di demolizione, montaggio e smontaggio dei ponteggi, ecc.) in cui il legislatore richiede specificatamente che i lavori siano effettuati sotto la diretta sovreglianza di un soggetto preposto e gerarchicamente sovraordinato ai lavoratori che effettuano tali attività, che ovviamente può essere lo stesso datore di lavoro purché abbia seguito gli appositi corsi di formazione.
Da ciò discende che il preposto addetto al controllo nelle fasi di montaggio e smontaggio dei ponteggi deve partecipare, oltre ai corsi di formazione o aggiornamento disciplinati dall’Allegato XXI del d.lgs. n. 81/2008, anche al corso di formazione previsto dall’art. 37, co. 7, del d.lgs. n. 81/2008.
Si pone in evidenza, inoltre, che il d.lgs. n. 81/2008 prevede la presenza di un preposto anche nell’ambito di altre attività ritenute pericolose quali quella relativa alla costruzione, sistemazione, trasformazione o smantellamento di una paratoia o di un cassone nei cantieri temporanei o mobili per le quali è ugualmente richiesta la diretta sorveglianza di un preposto (art. 149, co.2, d.lgs. n. 81/2008) così come per i lavori di demolizione negli stessi cantieri edili che devono essere eseguiti sotto la sovreglianza di un preposto e condotti in maniera da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di collegamento e di quelle eventuali adiacenti (art. 151 d.lgs. n. 81/2008).
Per tali figure non è prevista dal decerto alcuna formazione specifica aggiuntiva rispetto a quella di cui all’articolo 37, comma 7 del d.lgs. n. 81/2008, nell’ambito della quale dovranno, pertanto, essere trattati i rischi e le misure concernenti tali attività.
Fonte: Dottrina per il lavoro
La sintesi della risposta:
L’individuazione della figura del preposto, ai sensi dell’art. 2, co. 1, lett. e), d.lgs. n. 81/2008, non è obbligatoria in azienda ma è una scelta del datore di lavoro in base all’organizzazione ed alla complessità della sua azienda. Il preposto è un soggetto dotato di un potere gerarchico e funzionale, sia pure limitato, e di adeguate competenze professionali al quale il datore di lavoro fa ricorso in gerere allorquando non può personalmente sovraintendere alla attività lavorativa e controllare l’attuazione delle direttive da lui impartite. Lo stesso preoposto è destinatario ope legis dello svolgimento delle funzioni esplicitate nell’art. 19 del d.lgs. n. 81/2008.
Pertanto mentre la necessità di ricorrere all’individuazione di uno o più preposti, ai sensi dell’art. 2, co. 1, lett. e), d.lgs. n. 81/2008, è strettamente correlata all’organizzazione aziendale che, facoltativamente, ogni datore di lavoro si è data, esistono alcuni casi particolari (come ad esempio per il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisionali, lavori di demolizione, montaggio e smontaggio dei ponteggi, ecc.) in cui il legislatore richiede specificatamente che i lavori siano effettuati sotto la diretta sovreglianza di un soggetto preposto e gerarchicamente sovraordinato ai lavoratori che effettuano tali attività, che ovviamente può essere lo stesso datore di lavoro purché abbia seguito gli appositi corsi di formazione.
Da ciò discende che il preposto addetto al controllo nelle fasi di montaggio e smontaggio dei ponteggi deve partecipare, oltre ai corsi di formazione o aggiornamento disciplinati dall’Allegato XXI del d.lgs. n. 81/2008, anche al corso di formazione previsto dall’art. 37, co. 7, del d.lgs. n. 81/2008.
Si pone in evidenza, inoltre, che il d.lgs. n. 81/2008 prevede la presenza di un preposto anche nell’ambito di altre attività ritenute pericolose quali quella relativa alla costruzione, sistemazione, trasformazione o smantellamento di una paratoia o di un cassone nei cantieri temporanei o mobili per le quali è ugualmente richiesta la diretta sorveglianza di un preposto (art. 149, co.2, d.lgs. n. 81/2008) così come per i lavori di demolizione negli stessi cantieri edili che devono essere eseguiti sotto la sovreglianza di un preposto e condotti in maniera da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di collegamento e di quelle eventuali adiacenti (art. 151 d.lgs. n. 81/2008).
Per tali figure non è prevista dal decerto alcuna formazione specifica aggiuntiva rispetto a quella di cui all’articolo 37, comma 7 del d.lgs. n. 81/2008, nell’ambito della quale dovranno, pertanto, essere trattati i rischi e le misure concernenti tali attività.
Fonte: Dottrina per il lavoro