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FORMAZIONE DEL DIRIGENTE
Il D.Lgs. 81 definisce all´ art. 2 lett. D la figura del Dirigente come:
persona che, dotata di competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati all´ incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro in merito all´ attività lavorativa e vigila su di essa;
Per poter esercitare tali funzioni è necessaria la delega da parte del Datore di Lavoro.
La Delega di funzioni è un atto giuridicamente rilevante ed esso è disciplinato dall´ art. 16 del D.L.vo 81
1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:
che essa risulti da atto scritto recante data certa e che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
che essa attribuisca al delegato l´autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.
2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.
3. La delega di funzioni non esclude l´obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.
La vigilanza si esplica anche attraverso i sistemi di verifica e controllo di cui all´articolo 30, comma 4.
Il Dirigente delegato svolge tutte le attività e promuove tutte le iniziative in materia di prevenzione in ottemperanza a quanto disposta dal D.L.vo 81 eccetto le funzioni di cui all´ art. 17 non delegabili da parte del Datore di Lavoro.
persona che, dotata di competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati all´ incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro in merito all´ attività lavorativa e vigila su di essa;
Per poter esercitare tali funzioni è necessaria la delega da parte del Datore di Lavoro.
La Delega di funzioni è un atto giuridicamente rilevante ed esso è disciplinato dall´ art. 16 del D.L.vo 81
1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:
che essa risulti da atto scritto recante data certa e che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
che essa attribuisca al delegato l´autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.
2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.
3. La delega di funzioni non esclude l´obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.
La vigilanza si esplica anche attraverso i sistemi di verifica e controllo di cui all´articolo 30, comma 4.
Il Dirigente delegato svolge tutte le attività e promuove tutte le iniziative in materia di prevenzione in ottemperanza a quanto disposta dal D.L.vo 81 eccetto le funzioni di cui all´ art. 17 non delegabili da parte del Datore di Lavoro.
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