Medico competente: ultime settimane per il sopralluogo annuale nei luoghi di lavoro
16-12-2017 09:59 - Sicurezza e Dintorni
Il medico competente nominato dal datore di lavoro deve visitare i luoghi di lavoro per almeno una volta nel corso dell´anno. Per il 2017 il sopralluogo deve essere effettuato entro il 2 gennaio 2018 (il 31 dicembre cade di domenica e il 1° gennaio è festivo). L´adempimento ha natura obbligatoria e l´inosservanza espone il medico a sanzioni anche penali. La visita annuale si conclude con la redazione di un apposito verbale di sopralluogo che contiene, in particolare, l´indicazione del progressivo di visita nell´anno oltre all´annotazione e alla descrizione dettagliata degli ambienti di lavoro visitati. Quali sono le altre informazioni da inserire nell´atto?
Fonte: IPSOA
L´art. 25 del T.U. sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008), norma prevenzionistica di base dell´ordinamento, dispone che il professionista incaricato o interno, nominato quale medico competente dell´azienda, visiti gli ambienti di lavoro almeno una volta all´anno o a cadenza diversa (maggiore dell´annuale), stabilita dal medico competente stesso in base alla valutazione dei rischi.
Nel caso di periodicità diversa da quella annuale, l´indicazione della frequenza delle visite deve essere comunicata al datore di lavoro, affinché sia annotata nel documento di valutazione dei rischi (DVR), redatto e custodito dall´impresa.
Nel settore dell´edilizia, dove gli ambienti di lavoro sono mutevoli e possono variare da cantiere a cantiere, è previsto che, per cantieri la cui durata presunta dei lavori è inferiore ai 200 giorni lavorativi e ove sia già prevista la sorveglianza sanitaria per i lavoratori dell´impresa, la visita del medico competente agli ambienti di lavoro, in cantieri aventi caratteristiche analoghe a quelli già visitati dallo stesso medico competente e gestiti dalla medesima impresa per cui svolge l´incarico, sia sostituita o integrata, a giudizio del medico competente, con l´esame dei piani operativi di sicurezza (POS), redatti dall´impresa, relativi ai cantieri nei quali svolgono la loro attività i lavoratori soggetti alla sua sorveglianza.
Fonte: IPSOA