Promemoria: Sorveglianza Sanitaria per i lavoratori agricoli stagionali
10-03-2016 19:11 - Sicurezza e Dintorni
Con l’approssimarsi della stagione lavorativa, è il caso di prestare attenzione a quanto prevede il Decreto 6 marzo 2013 del Ministero del Lavoro, in materia di sorveglianza sanitaria dei lavoratori stagionali del settore agricolo.
In particolare, le PMI operanti nel settore agricolo, limitatamente ai lavoratori stagionali che non superano oltre le 50 giornate lavorative, devono provvedere a far effettuare, ai suddetti lavoratori, la visita medica preventiva dal medico competente ovvero dal dipartimento di prevenzione della ASL.
La visita medica ha validità biennale e consente al lavoratore idoneo di prestare, senza la necessità di ulteriori accertamenti medici, la propria attività di carattere stagionale.
L’effettuazione e l’esito della visita medica deve risultare da apposita certificazione.
Restano escluse, da tali semplificazioni, le imprese che effettuano lavorazioni che comportano esposizione a rischi specifici, in relazione ai quali deve essere garantita l’effettuazione della sorveglianza sanitaria.
Fonte: Dottrina per il lavoro
In particolare, le PMI operanti nel settore agricolo, limitatamente ai lavoratori stagionali che non superano oltre le 50 giornate lavorative, devono provvedere a far effettuare, ai suddetti lavoratori, la visita medica preventiva dal medico competente ovvero dal dipartimento di prevenzione della ASL.
La visita medica ha validità biennale e consente al lavoratore idoneo di prestare, senza la necessità di ulteriori accertamenti medici, la propria attività di carattere stagionale.
L’effettuazione e l’esito della visita medica deve risultare da apposita certificazione.
Restano escluse, da tali semplificazioni, le imprese che effettuano lavorazioni che comportano esposizione a rischi specifici, in relazione ai quali deve essere garantita l’effettuazione della sorveglianza sanitaria.
Fonte: Dottrina per il lavoro
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