27 Dicembre 2024
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Testo unico sicurezza: il dettaglio delle ultime modifiche

11-03-2016 17:28 - Sicurezza e Dintorni
Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha elaborato un documento, per far conoscere agli iscritti le novità introdotte dal D.L. 151/2015 al D.Lgs. 81/2008 ed entrate in vigore il 24 settembre 2015. Vediamo alcuni dettagli.

A) Art. 3 CAMPO DI APPLICAZIONE
La modifica è inerente i lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro accessorio, e precisamente «Nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro accessorio, le disposizioni di cui al presente decreto e le altre norme speciali vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori si applicano nei casi in cui la prestazione sia svolta a favore di un committente imprenditore o professionista….omissis..»
La legge specifica successivamente che continuano ad essere esclusi dall’applicazione del decreto e dalle norme speciali vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori i piccoli lavori domestici a carattere straordinario. Qualora non si rientri nelle citate ipotesi, si applicheranno le disposizioni di cui all’art. 21 del D. Lgs. 81/2008, ovvero quelle previste a tutela delle attività svolte dai componenti dell’impresa familiare e dai lavoratori autonomi.
Analogamente, le disposizioni di cui all’art. 21 troveranno applicazione con riferimento ai soggetti che svolgono attività di volontariato in favore di associazioni di promozione sociale, associazioni sportive dilettantistiche, associazioni religiose, volontari accolti nell’ambito dei programmi internazionali di educazione non formale.

B) Art. 5 COMITATO PER L´INDIRIZZO E LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE ATTIVE E PER IL COORDINAMENTO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ DI VIGILANZA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
Viene modifica la composizione del Comitato che ha sede presso il Ministero della salute, con l’obiettivo di semplificare e snellire le procedure di designazione dei membri. Restano immutati i compiti affidati a tale ente, chiamato a definire le politiche nazionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, individuando gli obiettivi da perseguire ed elaborando una programmazione per la realizzazione degli stessi.

C) Art. 6 COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
E’ stata modificata la composizione dei rappresentanti della Commissione Consultiva permanente, riducendo da 40 a 33 in numero dei componenti. Un nuovo ingresso in Commissione è rappresentato da tre esperti in medicina del lavoro, igiene industriale e impiantistica industriale ed da un rappresentante dell’ANMIL. «Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati le modalità e i termini per la designazione e l´individuazione dei componenti».
Tra gli importanti compiti assegnati alla Commissione vengono aggiunti:
_ monitoraggio dell’applicazione delle procedure standardizzate della valutazione dei rischi al fine di verificare l´efficacia della metodologia individuata, anche per eventuali integrazioni alla medesima;
_ rielaborazione entro 24 mesi dall´entrata in vigore del decreto con il quale sono stati recepiti i modelli semplificati per l´adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese;
_ Elaborazione dei criteri finalizzati alla definizione del sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi di cui all’articolo 27 del D.lgs.81/08 “Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi”
Dei due suddetti Organismi Nazionali fa parte Antonio Leonardi, componente del Gdl Sicurezza presso il CNI.

D) Art.12 INTERPELLO
Anche le Regioni e le Province autonome possono inoltrare alla Commissione Interpelli quesiti generali riguardanti la salute e sicurezza sul lavoro.

E) Art. 28 OGGETTO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI
Dopo il comma 3-bis viene inserito il nuovo comma: «3-ter. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, l´Inail, anche in collaborazione con le aziende sanitarie locali per il tramite del Coordinamento Tecnico delle Regioni e i soggetti di cui all´articolo 2, comma 1, lettera ee), rende disponibili al datore di lavoro strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio.
L´Inail e le aziende sanitarie locali svolgono la predetta attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente»

F) Art. 29 MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI
Il comma 6-quater e´ sostituito dal seguente: «6-quater Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi previo parere della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, sono individuati strumenti di supporto per la valutazione dei rischi di cui agli articoli 17 e 28 e al presente articolo, tra i quali gli strumenti informatizzati secondo il prototipo europeo OIRA (Online Interactive Risk Assessment)»; l’OiRA è una piattaforma informatica gratuita prodotta dall’Unione Europea con l’obiettivo di supportare le PMI nell’ottemperare agli adempimenti inerenti la valutazione dei rischi e la redazione del relativo DVR . Sarà introdotta in Italia a seguito di un Decreto del Ministero del Lavoro

G) Art. 34 SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Abrogato il comma 1-bis dell’art. 34 che recitava «Salvo che nei casi di cui all’articolo 31, comma 6(1), nelle imprese o unità produttive fino a cinque lavoratori il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, .....omiss......»
Viene Modificato il comma 2-bis dell’art. 34 «il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di primo soccorso nonché di prevenzione incendi e di evacuazione deve frequentare gli specifici corsi formazione previsti agli articoli 45 e 46.». Pertanto il datore di lavoro potrà svolgere direttamente i compiti di primo soccorso e antincendio anche per aziende con piu’ di 5 lavoratori, sempre con le eccezioni di cui all’art. 31 c. 6
(1) articolo 31, comma 6: Aziende artigiane e industriali (fino a 30 lavoratori), Aziende agricole e zootecniche fino a 30 lavoratori, Aziende della pesca fino a 20 lavoratori, Altre aziende fino a 200 lavoratori.

H) Art. 53 TENUTA DELLA DOCUMENTAZIONE
Abolito l’obbligo di tenuta del registro infortuni. Infatti al comma 6, le parole «al registro infortuni»sono soppresse. L’art. 21 del D.lgs. 151/2015 chiarisce poi che l’abolizione dell´obbligo di tenuta del registro infortuni è a decorrere dal novantesimo giorno successivo all´entrata in vigore del decreto 151/2015, entrato in vigore il 24 settembre 2015. Dunque l’abolizione sarà effettiva dal 23 dicembre 2015.

I) Art. 55: SANZIONI
L’impianto sanzionatorio del D. Lgs. 81/2008 si arricchisce di nuove previsioni. Più precisamente, vengono individuate una serie di disposizioni la cui violazione determina il raddoppio dell’importo della sanzione, qualora la violazione si riferisca a più di cinque lavoratori od una triplicazione dell’importo stesso, qualora la violazione si riferisca a più di dieci lavoratori. In particolare la nuova previsione si riferisce alle seguenti violazioni:
1. Art. 18, comma 1, lettera g): mancato invio dei lavoratori alla visita medica periodica e mancata richiesta al medico competente dell’osservanza degli obblighi previsti a suo carico.
Sanzione prevista: ammenda da 2.000 a 4.000 euro (Art. 55, comma 5, lettera e);
2. Art. 37, comma 1: mancata o inadeguata formazione del lavoratore in materia di salute e sicurezza. Sanzione prevista: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro (art. 55, comma 5, lettera c);
3. Art. 37, comma 7: mancata o inadeguata formazione dei dirigenti e dei preposti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Sanzione prevista: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro (art. 55, comma 5, lettera c);
4. Art. 37, comma 9: mancata o inadeguata formazione dei lavoratori incaricati dell´attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell´emergenza. Sanzione prevista: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro (art. 55, comma 5, lettera c);
5. Art. 37, comma 10: mancata od insufficiente formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Sanzione prevista: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro (art. 55, comma 5, lettera c).

J) Art. 69 Definizioni (relative alle attrezzature di lavoro)
L’articolo 69 elenca le Definizioni relative alle attrezzature di lavoro, si aggiunge alla definizione di operatore il riferimento al datore di lavoro. Il comma 1 lettera e) diventa perciò il lavoratore
incaricato dell’uso di una attrezzatura di lavoro o il datore di lavoro che ne fa uso.

K) Art. 73 INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO (riferimento attrezzature di lavoro)
L’articolo 73 viene del tutto rinnovato per legittimare l’attività di conduzione dei generatori di vapore e il rilascio delle abilitazioni e attestazioni.
E’ inserito il seguente: «Art. 73-bis (Abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore). - 1.
All´Allegato A annesso al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, e´ soppressa la voce n. 294, relativa alla legge 16 giugno 1927, n. 1132 e riprendono vigore le disposizioni del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 giugno 1927, n. 1132, nel testo vigente alla data del 24 giugno 2008.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono disciplinati i gradi dei certificati di abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore, i requisiti per l´ammissione agli esami, le modalità di svolgimento delle prove e di rilascio e rinnovo dei certificati. Con il medesimo decreto è, altresì, determinata l´equipollenza dei certificati e dei titoli rilasciati in base alla normativa vigente».

L) Art. 88 CAMPO DI APPLICAZIONE (riferimento cantieri temporanei e mobili)
Ritorna il comma originario dell’81/2008, inserito art. 88 «g-bis) che prevede che il titolo 4 Capo 1 non si applica ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all´allegato X».

M)Art. 98 REQUISITI PROFESSIONALI DEL COORDINATORE PER LA SICUREZZA
Al comma 3, sono inseriti i seguenti periodi: «L´allegato XIV è aggiornato con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I corsi di cui all´allegato XIV, solo per il modulo giuridico (28 ore), e i corsi di aggiornamento possono svolgersi in modalità e-learning nel rispetto di quanto previsto dall´allegato I dell´Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 21 dicembre 2011 emanato per la formazione dei lavoratori ai sensi dell´articolo 37, comma 2» (ndr., sul tema il CNI ha già inviato una specifica nota in data 23/11/2015 n° 632/XVIII Sess/2015).

N) art. 190 VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Il comma 5-bis e´ sostituito dal seguente: «L´emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti puo´ essere stimata in fase preventiva facendo riferimento alle banche dati sul rumore approvate dalla Commissione consultiva permanentedi cui all´articolo 6, riportando la fonte documentale cui si e´ fatto riferimento.».

Fonte: punto sicuro

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