Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, la Legge per la bonifica degli ordigni bellici.
22-10-2012 18:45 - Sicurezza e Dintorni
La Legge 1 ottobre 2012, n. 177 "Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.
Moltissime le modifiche apportate al decreto, ma l´attenzione maggiore va posta sull´articolo 28, sull´oggetto della valutazione dei rischi e sul titolo IV sulle misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili.
In merito alla valutazione dei rischi è stato specificato che tra i rischi particolari vi sono anche quelli derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri, aggiornando così anche l´Allegato XI del decreto 81 in cui sono definiti i lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori comprendendo anche "i lavori che espongono i lavoratori al rischio di esplosione derivante dall´innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso rinvenuto durante le attività di scavo".
In riferimento al coordinatore per la progettazione è stato perciò aggiunto l´obbligo di eseguire questa valutazione nell´ambito del Piano di sicurezza e di coordinamento e del Piano operativo di sicurezza.
Ove si necessiti di procedere alla bonifica preventiva del sito dove è ubicato il cantiere, il committente deve provvedere a incaricare un´impresa specializzata ed in possesso dei requisiti specificati in un nuovo comma aggiunto all´articolo 104 e iscritta a uno specifico albo istituito con un decreto del Ministro della difesa da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge 177 (quindi entro il 2 maggio 2013).
Con lo stesso decreto saranno definiti i criteri per l´accertamento dell´idoneità delle imprese ai fini dell´iscrizione all´albo, nonché per le successive verifiche biennali.
Rimane comunque di competenza delle autorità militari un parere vincolante in merito "alle specifiche regole tecniche da osservare in considerazione della collocazione geografica e della tipologia dei terreni interessati".
Queste modifiche al Decreto Legislativo 81/2008 saranno effettive dopo sei mesi dalla data di pubblicazione del citato decreto del Ministro della difesa da emanarsi per definire i requisiti delle imprese specializzate nella bonifica degli ordigni.
Fino a questa data continuano ad applicarsi le disposizioni previste dal Decreto Legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, "Bonifica dei campi minati" e sono autorizzate a proseguire l´attività le imprese già operanti ai sensi delle stesse disposizioni.
Per ulteriori info o chiarimenti: info@ifcsystem.it
Fonte: IFC SYSTEM SRL
Moltissime le modifiche apportate al decreto, ma l´attenzione maggiore va posta sull´articolo 28, sull´oggetto della valutazione dei rischi e sul titolo IV sulle misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili.
In merito alla valutazione dei rischi è stato specificato che tra i rischi particolari vi sono anche quelli derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri, aggiornando così anche l´Allegato XI del decreto 81 in cui sono definiti i lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori comprendendo anche "i lavori che espongono i lavoratori al rischio di esplosione derivante dall´innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso rinvenuto durante le attività di scavo".
In riferimento al coordinatore per la progettazione è stato perciò aggiunto l´obbligo di eseguire questa valutazione nell´ambito del Piano di sicurezza e di coordinamento e del Piano operativo di sicurezza.
Ove si necessiti di procedere alla bonifica preventiva del sito dove è ubicato il cantiere, il committente deve provvedere a incaricare un´impresa specializzata ed in possesso dei requisiti specificati in un nuovo comma aggiunto all´articolo 104 e iscritta a uno specifico albo istituito con un decreto del Ministro della difesa da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge 177 (quindi entro il 2 maggio 2013).
Con lo stesso decreto saranno definiti i criteri per l´accertamento dell´idoneità delle imprese ai fini dell´iscrizione all´albo, nonché per le successive verifiche biennali.
Rimane comunque di competenza delle autorità militari un parere vincolante in merito "alle specifiche regole tecniche da osservare in considerazione della collocazione geografica e della tipologia dei terreni interessati".
Queste modifiche al Decreto Legislativo 81/2008 saranno effettive dopo sei mesi dalla data di pubblicazione del citato decreto del Ministro della difesa da emanarsi per definire i requisiti delle imprese specializzate nella bonifica degli ordigni.
Fino a questa data continuano ad applicarsi le disposizioni previste dal Decreto Legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, "Bonifica dei campi minati" e sono autorizzate a proseguire l´attività le imprese già operanti ai sensi delle stesse disposizioni.
Per ulteriori info o chiarimenti: info@ifcsystem.it
Fonte: IFC SYSTEM SRL