QUALI SONO I POTERI DEGLI ISPETTORI ASL E DEL LAVORO?
09-10-2012 11:49 - Sicurezza e Dintorni
Capita spesso di chiedersi quali siano i poteri degli Ispettori Asl e del Lavoro (che rivestano la funzione di ufficiali di polizia giudiziaria), durante le ispezioni nei luoghi di lavoro; qui di seguito una reale semplificazione.
Il Loro lavoro consiste innanzitutto nell´acquisizione di notizie da parte dei testimoni o da qualunque altra persona che possa essere a conoscenza di fatti o circostanze oggetto dell´accertamento (lavoratori, datori di lavoro, rappresentante dei lavoratori, ecc.).
A tal fine si esegue l´ispezione del luogo di lavoro ed in caso di accertamento amministrativo (ovvero se non vi è stato un´infortunio, un´incendio, una malattia professionale, ecc...), l´RSPP può avvalersi di un consulente competente in materia durante l´esecuzione delle indagini, qualora egli stesso non possieda le competenze necessarie.
Agli Ispettori Asl e del Lavoro deve essere garantito l´accesso ai documenti (art. 64 DPR 303/56; art. 3 DL 463/83 convertito in L. 638/83), infatti tutta la documentazione in esame deve essere tenuta sul luogo di lavoro ed esibita a richiesta dei funzionari.
In riferimento al documento di valutazione dei rischi, ricordiamo che deve essere custodito presso l´unità produttiva alla quale si riferisce (art. 29 comma 4 D.Lgs. n. 81/2008).
Qualora si neghino le notizie dovute, si sappia che si incorre nella sanzione penale (Legge 22 luglio 1961 n. 628, art. 4 ultimo comma) dell´arresto fino a due mesi o con l´ammenda fino ad 516 euro [modificato dal D. Lgs. n. 758/94].
Per ulteriori info telefona allo 095.648400 o scrivi su info@ifcsystem.it
Fonte: IFC SYSTEM SRL
Il Loro lavoro consiste innanzitutto nell´acquisizione di notizie da parte dei testimoni o da qualunque altra persona che possa essere a conoscenza di fatti o circostanze oggetto dell´accertamento (lavoratori, datori di lavoro, rappresentante dei lavoratori, ecc.).
A tal fine si esegue l´ispezione del luogo di lavoro ed in caso di accertamento amministrativo (ovvero se non vi è stato un´infortunio, un´incendio, una malattia professionale, ecc...), l´RSPP può avvalersi di un consulente competente in materia durante l´esecuzione delle indagini, qualora egli stesso non possieda le competenze necessarie.
Agli Ispettori Asl e del Lavoro deve essere garantito l´accesso ai documenti (art. 64 DPR 303/56; art. 3 DL 463/83 convertito in L. 638/83), infatti tutta la documentazione in esame deve essere tenuta sul luogo di lavoro ed esibita a richiesta dei funzionari.
In riferimento al documento di valutazione dei rischi, ricordiamo che deve essere custodito presso l´unità produttiva alla quale si riferisce (art. 29 comma 4 D.Lgs. n. 81/2008).
Qualora si neghino le notizie dovute, si sappia che si incorre nella sanzione penale (Legge 22 luglio 1961 n. 628, art. 4 ultimo comma) dell´arresto fino a due mesi o con l´ammenda fino ad 516 euro [modificato dal D. Lgs. n. 758/94].
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Fonte: IFC SYSTEM SRL